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AGEVOLAZIONI
FISCALI - DETRAZIONE IRPEF 36% LEGGE 449/97
1) IN COSA
CONSISTE. E’ prevista la possibilità
di detrarre dalle imposte sui redditi il 36% delle spese
sostenute per il recupero di case di abitazione; il
beneficio spetta f ino
ad un tetto massimo di € 48.000,00 per abitazione,
da dividere tra i soggetti aventi diritto alla detrazione
per anno di imposta, da suddividere in dieci (o cinque
in casi particolari) anni.
Esempio: se si è sostenuta una spesa di €
48.000,00 si possono detrarre dall’Irpef dovuta
€ 19.680,00 in dieci, cinque e tre anni, con un
risparmio di imposta di € 1.968,00
(o € 3.936,00) per ogni anno.
10 anni se l'età del contribuente è inferiore
a 75 anni
5 anni se l'età del contribuente è tra
75 e 80 anni
3 anni se l'età del contribuente è superiore
a 80 anni
2) A CHI
SPETTA. Trattandosi di una detrazione dall’Irpef
lorda, sono ammessi a fruirne tutti coloro che sono
assoggettati all’imposta sul reddito delle persone
fisiche, residenti o meno sul territorio dello Stato.
Va precisato che si tratta effettivamente di una detrazione
dall’imposta e non di un rimborso; ciascun contribuente
ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota
spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno
in questione.
3) PER
QUALI LAVORI. I lavori per i quali spetta lo
sconto fiscale sono quelli elencati dall’art.
31 della legge 5/8/1978 n. 457.
In particolare, la detrazione del 36% riguarda le spese
sostenute per eseguire gli interventi di MANUTENZIONE
STRAORDINARIA, le OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO,
i LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA per i singoli
appartamenti e per gli immobili condominiali.
Se realizzate in uno degli ambiti sopra descritti, ANCHE
LE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE
DI UN CAMINETTO E/O DI UNA STUFA, PER LA REALIZZAZIONE
E/O IL RIFACIMENTO DELLA CANNA FUMARIA SONO AMMESSE
A GODERE DEL BENEFICIO FISCALE.
IN QUESTO CASO LA DETRAZIONE E’ AMMESSA PER L’ACQUISTO
E PER L’INSTALLAZIONE DI TUTTI I NOSTRI CAMINETTI
E STUFE A LEGNA ED A PELLET .
Vi sono poi alcuni
interventi ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente
dalla corrispondenza alle categorie di cui all’art.
31 della legge 5/8/1978 n. 457.
Tra questi, gli interventi finalizzati AL CONSEGUIMENTO
DI RISPARMI ENERGETICI di cui alla Legge 9/1/1991 n.
10 e D.P.R. 26/8/1993 n. 412.
IN QUESTO CASO LA DETRAZIONE E’ AMMESSA PER L’ACQUISTO
E PER L’INSTALLAZIONE DEI NOSTRI CAMINETTI E STUFE
A LEGNA ED A PELLET CON UN RENDIMENTO, MISURATO CON
METODO DIRETTO, NON INFERIORE AL 70%.
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